Art. 3.
(Accertamento dei casi di cattiva amministrazione).

      1. Al termine dell'istruttoria, il Servizio, qualora rilevi nei fatti oggetto dell'indagine la violazione di norme di legge o di regolamento o l'inosservanza dei criteri di imparzialità nell'azione amministrativa, emette, previo contraddittorio con il responsabile del relativo procedimento, un provvedimento motivato con cui si dichiara l'accertamento di un caso di cattiva amministrazione.
      2. Il Servizio dà immediata notizia della dichiarazione di cui al comma 1, unitamente ai propri motivati rilievi ed

 

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osservazioni, a coloro che hanno promosso l'indagine, qualora questa non sia stata avviata di ufficio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro competente, anche ai fini della eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti dei funzionari inadempienti.
      3. Qualora nel corso dei propri accertamenti il Servizio venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ne fa rapporto all'autorità giudiziaria.
      4. Il Servizio segnala, altresì, al procuratore generale della Corte dei conti eventuali irregolarità contabili rilevate nel corso della sua attività.
      5. Il Servizio trasmette ogni tre mesi al Parlamento una relazione concernente i casi di cattiva amministrazione da esso accertati.